Sgravio totale dei contributi a carico dell’azienda e del lavoratore
La L. 381/1991 prevede lo sgravio totale dei contributi Inps dovuti dalle cooperative sociali. Le cooperative sociali sono quelle cooperative dirette a perseguire scopi sociali, in particolare attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate quali:
- invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- ex degenti di istituti psichiatrici;
- soggetti a trattamento psichiatrico;
- Tossicodipendenti;
- Alcolisti;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- condannati ammessi a misure alternative alla detenzione.
Il diritto allo sgravio è riconosciuto sia per i soci della cooperativa stessa che per i lavoratori dipendenti purché siano in una delle condizioni di svantaggio previste dalla Legge. Il Ministero del lavoro, con la circolare 116/1992 ricorda inoltre che le persone svantaggiate, per poter beneficiare dell’agevolazione devono costituire il 30% di coloro che lavorano nella cooperativa.
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