Inps: bonus quarto figlio – altri chiarimenti
Con la circolare n. 70 del 29 aprile 2016, l’Inps fornisce le istruzioni operative per fruire del beneficio in favore di nuclei familiari con almeno quattro figli minori, di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
E’ stato, infatti, istituito un assegno di 500 euro (“bonus quarto figlio”) a favore dei nuclei familiari con più di tre figli minori ed in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.
Siccome il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, attuativo delle suddette disposizioni, è stato pubblicato il 12 febbraio 2016 e che, quindi, la prima data utile coincide con il pagamento della prima rata di luglio 2016, nella stessa data verrà liquidato il primo importo del bonus quarto figlio minore.
Come precisa l’Istituto nella circolare in commento ai fini del riconoscimento del beneficio non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, essendo sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015.
Fonte: Inps
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