E’ in via di pubblicazione il decreto legge che modifica la disciplina del contratto a tempo determinato. Vediamone le novità principali
- La durata massima del contratto a tempo determinato “acausale” viene portata dagli attuali 36 mesi a 12 mesi. Il contratto sarà comunque rinnovabile fino a 24 mesi ma solo in presenza di:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- La possibilità di prorogare contratti a termine diminuisce da 5 a 4 volte. Quando, in caso di proroga, il termine ecceda i 12 mesi sarà necessario indicare le “esigenze temporanee e oggettive o connesse a incrementi temporanei”;
- Il rinnovo del contratto anche li dove non ecceda il termine dei dodici mesi sarà possibile solo in presenza delle “esigenze temporanee e oggettive o connesse a incrementi temporanei”;
- In occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato i contributi previdenziali aumenteranno di 0,5 punti percentuali:
- Anche ai contratti in somministrazione si estenderanno le nuove misure di modifica la disciplina del contratto a tempo determinato
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