Qu.I.R. (TFR in busta paga)

Qu.I.R. (TFR in busta paga)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale n. 65 del 19/03/2015 il DPCM n. 29 del 20/02/2015, inerente il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. 

Decreto disciplina le modalità di attuazione delle 
disposizioni di cui all'art. 1, c. da 26 a 34, della Legge 
190/2014 ed entrerà in vigore il 3 
aprile 2015. 
La norma prevede che 
potranno richiedere la Qu.I.R. in busta paga anche i lavoratori che abbiano già 
in precedenza scelto di destinare il TFR ad un Fondo Pensione o per i quali il 
TFR era già destinato al Fondo Tesoreria INPS: in tal caso la scelta Qu.I.R. 
sospende la destinazione a Fondo Pensione/Fondo Tesoreria delle quote TFR 
maturande dall'efficacia della scelta e in maniera irrevocabile sino a 06/2018. 

La norma si applica solo ai dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro 
in essere da almeno sei mesipresso il medesimo datore di lavoro, 
ad esclusione di: 

 

  • lavoratori domestici; 
  • dipendenti del settore agricolo; 
  • dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto 
    collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di 
    secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero 
    l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi; 
  • dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedure 
    concorsuali; 
  • dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto 
    nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti; 
  • dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto 
    presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato; 
  • dipendenti da datori di lavoro per i quali siano 
    stati autorizzati interventi di CIGS e in deroga, se in prosecuzione della CIGS, 
    limitatamente ai dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai 
    predetti interventi; 
  • dipendenti da datori di lavoro che abbiano 
    sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei 
    crediti art. 7 Legge 3/2012.

 


La Qu.I.R. è assoggettata a 
tassazione ordinaria (IRPEF e Addizionali), non è imponibile ai fini 
previdenziali e non incide ai fini della verifica del limite di reddito 
complessivo relativo al bonus Renzi di 80 euro.
Ai fini dell'applicazione della tassazione 
separata dell'art. 19 del TUIR alle erogazioni TFR. la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione dell'aliquota di 
imposta per la tassazione del TFR.

Finanziamento (Aziende fino a 50 addetti, non tenute al 
versamento del TFR a Fondo Tesoreria INPS) 
I datori 
di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non 
vorranno/potranno corrispondere immediatamente con risorse proprie la 
Qu.I.R. ai 
dipendenti che ne faranno richiesta potranno optare per un accesso al credito 
che consiste in un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo 
istituito presso l'INPS.
Tale Fondo di garanzia sarà 
alimentato, tra l'altro, da un nuovo contributo a carico 
del datore di lavoro pari a 0,2% della retribuzione 
imponibile ai fini previdenziali riferita ai dipendenti per i quali il datore ha 
richiesto il finanziamento.
Il 20/03/2015 è stato siglato 
tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e 
Associazione Bancaria Italiana 
unAccordo 
quadro relativo all'accesso al 
finanziamento della Qu.I.R: l’accordo 
quadro ribadisce, ai sensi del DPCM 29/2015, che la restituzione del prestito 
dovrà essere effettuata, in unica soluzione, entro il 30/10/2018.

Misure compensative
L'art. 1, c. 28, della Legge n. 190/2014, prevede che ai datori di lavoro 
che abbiano alle proprie dipendenze: 

 

  • meno di 50 addetti e non optino per l’accesso al 
    finanziamento 
  • addetti pari o superiore a 50

si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 252/2005, 
relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai 
lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R., ossia: 

 

  1. esonero del contributo al Fondo di Garanzia TFR (art. 2 della 
    Legge 297/1982); 
  2. misure compensative DL 203/2005 (esonero 0,28%); 
  3. deduzione dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (6% 
    per le aziende con meno di 50 dipendenti).


Per 
le aziende con meno di 50 
addetti che invece 
optino per il finanziamento, l'unica misura compensativa 
è quella del punto 1, ossia 
l'esonero del contributo al Fondo di Garanzia TFR.

Provvedimenti da emanare e aspetti normativi in attesa di 
chiarimenti
L'INPS e l'Agenzia delle Entrate devono 
ancora emanare le istruzioni operative relative alla Qu.I.R., comprese le nuove 
informazioni da fornire nell'UniEMens.

AVVERTENZA
Si auspica che gli Enti preposti 
chiariscano i seguenti elementi fondamentali relativi alle aziende che accedono 
al finanziamento: 

 

  • tassazione delle quote mensili di Qu.I.R. liquidate 
    nei cedolini dell'anno successivo rispetto all'anno di maturazione; 
  • dipendenti cessati in corso di finanziamento: 
    trattamento fiscale delle quote mensili di Qu.I.R. maturate ma non ancora 
    liquidate nei cedolini; 
  • erogazioni TFR: determinazione del reddito di 
    riferimento utile per la tassazione 
  • momento temporale per l'applicazione dell'esonero del 
    contributo al Fondo di Garanzia TFR e del nuovo contributo di finanziamento 
    dello 0,20%: mese di competenza della Qu.I.R in attesa di finanziamento oppure 
    mese di liquidazione.
venerdì 27 marzo 2015

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