E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/03/2015 il DPCM n. 29 del 20/02/2015, inerente il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.
Decreto disciplina le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 1, c. da 26 a 34, della Legge
190/2014 ed entrerà in vigore il 3
aprile 2015.
La norma prevede che
potranno richiedere la Qu.I.R. in busta paga anche i lavoratori che abbiano già
in precedenza scelto di destinare il TFR ad un Fondo Pensione o per i quali il
TFR era già destinato al Fondo Tesoreria INPS: in tal caso la scelta Qu.I.R.
sospende la destinazione a Fondo Pensione/Fondo Tesoreria delle quote TFR
maturande dall'efficacia della scelta e in maniera irrevocabile sino a 06/2018.
La norma si applica solo ai dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro
in essere da almeno sei mesipresso il medesimo datore di lavoro,
ad esclusione di:
La Qu.I.R. è assoggettata a
tassazione ordinaria (IRPEF e Addizionali), non è imponibile ai fini
previdenziali e non incide ai fini della verifica del limite di reddito
complessivo relativo al bonus Renzi di 80 euro.
Ai fini dell'applicazione della tassazione
separata dell'art. 19 del TUIR alle erogazioni TFR. la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione dell'aliquota di
imposta per la tassazione del TFR.
Finanziamento (Aziende fino a 50 addetti, non tenute al
versamento del TFR a Fondo Tesoreria INPS)
I datori
di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non
vorranno/potranno corrispondere immediatamente con risorse proprie la
Qu.I.R. ai
dipendenti che ne faranno richiesta potranno optare per un accesso al credito
che consiste in un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo
istituito presso l'INPS.
Tale Fondo di garanzia sarà
alimentato, tra l'altro, da un nuovo contributo a carico
del datore di lavoro pari a 0,2% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali riferita ai dipendenti per i quali il datore ha
richiesto il finanziamento.
Il 20/03/2015 è stato siglato
tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e
Associazione Bancaria Italiana
unAccordo
quadro relativo all'accesso al
finanziamento della Qu.I.R: l’accordo
quadro ribadisce, ai sensi del DPCM 29/2015, che la restituzione del prestito
dovrà essere effettuata, in unica soluzione, entro il 30/10/2018.
Misure compensative
L'art. 1, c. 28, della Legge n. 190/2014, prevede che ai datori di lavoro
che abbiano alle proprie dipendenze:
si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 252/2005,
relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai
lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R., ossia:
Per
le aziende con meno di 50
addetti che invece
optino per il finanziamento, l'unica misura compensativa
è quella del punto 1, ossia
l'esonero del contributo al Fondo di Garanzia TFR.
Provvedimenti da emanare e aspetti normativi in attesa di
chiarimenti
L'INPS e l'Agenzia delle Entrate devono
ancora emanare le istruzioni operative relative alla Qu.I.R., comprese le nuove
informazioni da fornire nell'UniEMens.
AVVERTENZA
Si auspica che gli Enti preposti
chiariscano i seguenti elementi fondamentali relativi alle aziende che accedono
al finanziamento:
C.d.L. Costa Fabio - cell. 331 7145928
C.d.L. Coccia Diego - cell. 349 6706488
tel 081/ 195 77 011
fax 081/ 195 77 012
e-mail: info@studiocostacoccia.com
Via Scipione Bobbio 13
(Ex Via Cintia - P.co S. Paolo Is. 27) – Napoli
P.I. 04891071211